dell’Società svizzera per la medicina d’informazione sulla biorisonanza, SEBIM

L’uso della forma maschile nel testo rinvia implicitamente anche alle persone di sesso femminile.

Art. 1 Nome

È costituita con il nome «Società svizzera per la medicina d’informazione sulla biorisonanza SEBIM» un’organizzazione di pubblica utilità slegata da interessi d’impresa ai sensi dell’art. 60 e ss. CC.

Art. 2 Sede

La sede legale dell’associazione è situata presso la Segreteria.

Art. 3 Finalità

La SEBIM persegue l’acquisizione e la diffusione della conoscenza delle possibilità diagnostiche e terapeutiche offerte dalla medicina d’informazione sulla biorisonanza, oltre a promuovere la ricerca in questo settore e lo scambio a livello di prassi e studi. L’associazione rappresenta nell’ambito pubblico, politico ed economico gli interessi di chi pratica questa disciplina e si adopera per ottenere il riconoscimento dei soci da parte di assicurazioni sociali e casse malattia. La SEBIM si occupa altresì di regolamentare, verificare e organizzare le attività di formazione e perfezionamento nel settore della medicina d’informazione sulla biorisonanza, nonché di definire nel proprio regolamento tecnico gli standard validi per i dispositivi omologati.

Per il perseguimento delle finalità sociali, la SEBIM si avvale soprattutto di:

  1. a) conferenze specialistiche e corsi di formazione permanente;
  2. b) mezzi di informazione e attività di PR;
  3. c) commissioni specifiche;
  4. d) collaborazioni con società specializzate che perseguono finalità simili;
  5. e) contatti con tutti i costruttori di apparecchiature interessati.

Art. 4 Categorie di affiliazione

1.Soci ordinari

Terapisti praticanti che hanno completato una formazione tra quelle riconosciute dalla SEBIM (come da Regolamento sulla formazione).

I soci ordinari godono del diritto di voto e di elezione.

I soci ordinari sono inclusi nell’elenco dei terapisti che compare sul sito, eccetto nel caso in cui facciano espressa richiesta di rimanerne esclusi o non ottemperino all’obbligo di formazione continua.

I terapisti che non ottemperano a tale obbligo in maniera reiterata perdono lo status di socio ordinario e sono retrocessi a socio straordinario.

2. Soci straordinari

Persone fisiche e giuridiche interessate alla medicina d’informazione sulla biorisonanza, come pure terapisti in corso di formazione. I soci straordinari non hanno diritto di voto né di elezione.

3. Soci gratuiti

Soci ordinari che hanno rinunciato alla pratica professionale per motivi di età o di salute e fanno richiesta di essere iscritti come soci gratuiti. Per motivi fondati, il Consiglio direttivo può riconoscere l’affiliazione come socio gratuito anche per altri motivi. I soci gratuiti non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non possono esercitare il diritto di voto e di elezione.

4. Soci benemeriti

Persone che si sono particolarmente distinte nell’ambito della medicina energetica, informativa e di biorisonanza possono essere nominate soci benemeriti dall’Assemblea generale (AG) su proposta del Consiglio direttivo.

5. adesione come sostenitore

Persone fisiche e giuridiche interessate alla medicina d’informazione sulla biorisonanza che sostengono finanziariamente gli interessi della Società. I benefattori pagano annualmente almeno la quota fissa di un membro ordinario. Non hanno il diritto Diritto di voto e di elezione.

I soci benemeriti non versano la quota associativa ma possono esercitare sia il diritto di voto che di elezione e partecipare ai lavori del Consiglio direttivo con poteri consultivi.

Art. 5 Nuove adesioni

La domanda di ammissione deve essere inoltrata in forma scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo decide in merito all’affiliazione che può essere rifiutata senza fornire motivazioni.

I nuovi affiliati devono versare una tassa di iscrizione, il cui importo è stabilito dall’AG.

Art. 6 Fine dell’affiliazione

  1. L’affiliazione si conclude con la morte del socio oppure alla sua uscita o espulsione dall’associazione.
  2. La dichiarazione di uscita deve essere presentata in forma scritta al Consiglio direttivo almeno cinque mesi prima che termini il rispettivo anno civile. In mancanza di tale preavviso, l’affiliazione si protrae di un ulteriore anno.
  3. L’espulsione di un socio avviene ad opera dell’AG su richiesta del Consiglio direttivo o di 10 soci ordinari in seguito a gravi violazioni degli interessi e delle finalità sociali, per altri validi motivi o a causa del mancato pagamento della quota associativa. Il socio interessato dal provvedimento ha la facoltà di giustificarsi verbalmente o per iscritto dinanzi all’AG. L’espulsione può essere imposta senza fornire motivazioni.

Art. 7 Diritti dei soci

  1. I soci ordinari e benemeriti godono del diritto di voto e di elezione. I soci ordinari possono rivestire qualsiasi carica all’interno della SEBIM.
  2. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli eventi e ai corsi organizzati dalla SEBIM a un costo ridotto e di usufruire delle altre agevolazioni previste dall’associazione.
  3. Tutti i soci ricevono le comunicazioni dell’associazione.

Art. 8 Obblighi dei soci

  1. I soci si impegnano a mantenere relazioni collegiali e amichevoli tra di loro. I soci agiscono in sintonia con le finalità e gli interessi della SEBIM.
  2. Nel momento in cui aderisce alla SEBIM, il socio dichiara di impegnarsi a rispettare lo Statuto e i regolamenti e di accettare le risoluzioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo.
  3. Ai soci viene richiesto di partecipare all’AG.

Art. 9 Aspetti finanziari

  1. Tutti i soci ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare viene deciso di volta in volta dall’AG sulla base della proposta di bilancio presentata dal Consiglio direttivo.
  2. La quota associativa annuale deve essere versata entro 60 giorni dall’Assemblea generale.
  3. L’anno sociale coincide con l’anno civile.
  4. L’associazione risponde nei confronti di terzi limitatamente al proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 10 Organizzazione

La base giuridica è costituita dal diritto delle associazioni sancito nel Codice Civile svizzero.

Gli organi dell’associazione sono i seguenti:

  1. Assemblea generale (AG)
  2. Consiglio direttivo
  3. Revisori
  4. Gruppi tecnici
  5. Gruppi regionali
  6. Commissioni
  7. Gruppi di interesse

Art. 11 Assemblea generale

  1. L’Assemblea generale rappresenta l’organo supremo dell’associazione. Essa approva le attività e i conti relativi all’esercizio concluso e adotta le decisioni per l’anno successivo. L’Assemblea generale approva lo Statuto e i regolamenti, ne autorizza le modifiche e stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
  2. Il Presidente convoca l’Assemblea generale con un preavviso di almeno 4 settimane, specificando anche l’ordine del giorno.
  3. L’AG si tiene nel primo semestre dell’esercizio sociale.
  4. L’AG regolarmente convocata è in grado di deliberare.
  5. L’AG nomina la Presidenza, il Consiglio direttivo e i Revisori.
  6. I soci possono inoltrare per iscritto al Consiglio direttivo le proposte da sottoporre all’attenzione dell’AG con almeno 2 mesi di anticipo.
  7. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di convocare un’Assemblea generale straordinaria in casi di particolare urgenza o su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. In questo caso il Consiglio direttivo ha l’obbligo di convocare l’AG straordinaria entro un termine utile.

Art. 12 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto di norma da 7 membri: il presidente, il vicepresidente, l’attuario, il tesoriere e i membri ausiliari.
  2. La composizione del Consiglio direttivo deve rispecchiare adeguatamente la compagine dei soci (soprattutto in termini di gruppi professionali rappresentati).
  3. Il Consiglio direttivo è in grado di deliberare in presenza di più della metà dei suoi membri; a parità di voti decide il presidente.
  4. Il Consiglio direttivo si autocostituisce.
  5. Il presidente convoca le riunioni del Consiglio direttivo in funzione delle attività imminenti.
  6. Il Consiglio direttivo rappresenta la SEBIM dinanzi all’opinione pubblica, convoca l’AG e organizza le attività sociali.
  7. Il potere di firma per l’associazione è attribuito al presidente o al vicepresidente, congiuntamente con un altro membro del Consiglio direttivo.
  8. Il tesoriere è responsabile della gestione del conto. Il potere di firma singola è riconosciuto al presidente, al vicepresidente e al tesoriere.
  9. Il Consiglio direttivo emana i regolamenti necessari (Regolamento sulla formazione e gli esami, Regolamento tecnico ecc.).
  10. Il Consiglio direttivo nomina i membri delle diverse commissioni che lo coadiuvano con funzione consultiva e i delegati presso altre associazioni.

Art. 13 Altri organi

  1. Revisori
  • La revisione contabile è affidata a due revisori che svolgono la revisione del bilancio annuale congiuntamente o anche in alternanza.
  • La rendicontazione deve essere sottoposta annualmente al vaglio dell’Assemblea.
  • I revisori non fanno parte del Consiglio direttivo e non sono suoi lavoratori dipendenti. L’incarico che svolgono è legato esclusivamente alla loro funzione.
  • Può essere nominato revisore qualsiasi socio che disponga delle nozioni necessarie in materia di contabilità. In caso di necessità, la revisione può essere affidata a una società di revisione esterna.
  • La revisione deve essere predisposta da revisori indipendenti. Essi potranno richiedere eventuali chiarimenti alla persona del Consiglio direttivo che gestisce gli aspetti contabili.
  • È auspicata la presenza di entrambi i revisori in occasione dell’Assemblea generale.
  • I risultati della revisione contabile sono comunicati sotto forma di una relazione di revisione al Consiglio direttivo e ai soci.
  1. Gruppi tecnici

I soci ordinari, i soci gratuiti e i soci benemeriti possono organizzarsi in gruppi tecnici in base alla loro specializzazione professionale:

  1. a) Gruppo tecnico dei medici
  2. b) Gruppo tecnico dei naturopati e terapisti
  3. c) Gruppo tecnico dei dentisti
  4. d) Gruppo tecnico dei farmacisti
  5. e) Gruppo tecnico dei veterinari

Altri gruppi tecnici possono essere costituiti su proposta dell’AG.

I gruppi tecnici che non sono rappresentati nel Consiglio direttivo nominano un presidente incaricato di tenere i contatti con il Consiglio direttivo e di partecipare alle riunioni in cui sono trattate questioni attinenti al suo gruppo tecnico.

I gruppi tecnici affrontano soltanto gli argomenti che riguardano una categoria professionale specifica. Essi decidono in autonomia i temi da affrontare, ma in ogni caso non possono agire contro l’interesse dell’associazione nel suo complesso. In caso di conflitti la decisione spetta all’Assemblea generale su richiesta del Consiglio direttivo.

  1. Gruppi regionali

I soci hanno la possibilità di organizzarsi in gruppi regionali. Un membro del Consiglio direttivo è incaricato di assistere i gruppi regionali. Ogni gruppo regionale nomina un proprio responsabile che convoca le riunioni e tiene i contatti con il Consiglio direttivo.

I gruppi regionali si adoperano per favorire il perfezionamento professionale dei soci e uno scambio di idee professionale.

Il programma degli eventi è pubblicato online.

  1. Commissioni

L’Assemblea generale o, entro i limiti di budget, il Consiglio direttivo possono costituire delle commissioni su determinati argomenti tecnici.

Il loro mandato è chiaramente determinato e la remunerazione è stabilita a priori.

Le commissioni riferiscono all’organo che le ha nominate.

  1. Gruppi di interesse

I soci che perseguono interessi specifici possono unirsi in gruppi di interesse.

I medici, dentisti e farmacisti che desiderano aderire all’associazione mantello SAGEM in forma collettiva si costituiscono nel gruppo di interesse SAGEM.

Art. 14 Regole di voto e di elezione

  1. Le votazioni ed elezioni con voto palese si svolgono in occasione dell’AG. Se richiesto da 1/3 degli aventi diritto al voto presenti, la votazione può avvenire in forma segreta. Di regola l’Assemblea può deliberare con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.
  2. I membri del Consiglio direttivo e i revisori sono nominati per un periodo di 2 anni e possono essere rieletti. Dietro richiesta motivata, i membri del Consiglio direttivo e i revisori possono essere destituiti dall’incarico anche prima della scadenza del loro mandato. Possono essere eletti al Consiglio direttivo i soci ordinari e benemeriti. Il Consiglio direttivo deve essere composto a maggioranza da soci ordinari.
    In caso di dimissioni anticipate, la successiva AG nomina un sostituto per il periodo di mandato restante.
    Fino all’assemblea successiva, il Consiglio direttivo ha la facoltà di sostituire ad-interim i membri mancanti.
  3. Una votazione per corrispondenza può essere validamente richiesta da 1/5 dei soci con diritto di voto o dal Consiglio direttivo.

Art. 15 Modifiche allo statuto

Per le modifiche allo statuto è richiesta una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 16 Scioglimento della SEBIM

L’Associazione può essere sciolta con il consenso di almeno 2/3 di tutti i soci con diritto di voto. La relativa votazione può svolgersi anche in forma scritta.

In caso di scioglimento, l’Assemblea generale decide in merito all’impiego degli attivi.

Art. 17 Entrata in vigore

Lo statuto è stato approvato in occasione dell’assemblea costitutiva del 30 ottobre 2008 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo al 01.09.2008.

Le modifiche allo statuto sono state approvate durante l’Assemblea generale del 18 marzo 2017 con effetto a partire dalla medesima data.